- Come propongo al Comune la realizzazione di un Evento su area pubblica e come posso richiederne il patrocinio? Per proporre un evento su area pubblica, in particolare quando l'evento contiene elementi di spettacolarità a norma degli articoli 68-69 TULPS e/o quando viene proposta somministrazione di alimenti o bevande, è stato predisposto un apposito modulo da presentare unicamente in modo digitalizzato:
- Come faccio a classificare il rischio (tramite il c.d. "algoritmo Maurer") e presentare comunicazione all'Areu? Si rimanda al sito di AREU-GAMES (ATTENZIONE: SI SUGGERISCE DI USARE CHROME) :https://games.areu.lombardia.it/VPM/vpm/login?QWdlbmN5PUFSRVUmQ3VzdG9tZXI9R0FNRVM= : l'adempimento così attivato tiene conto dell'algoritmo Maurer, che determina il rischio basso, medio o alto, per cui è sufficiente allegare il file .pdf generato per ritenere soddisfatto l'adempimento .
- Dove trovo informazioni sulla "direttiva Safety" del 18-07-2018 recante "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche")? Link per scaricare la direttiva safety.
- Dovendo predisporsi un'area di pubblico spettacolo, nei casi in cui è ammessa la SCIA, ho a disposizione dei piani di sicurezza esistenti. Posso utilizzarli e avvalermi di una asseverazione dell'area da parte di un tecnico abilitato per il giorno della manifestazione? Per eventuali dichiarazioni di invarianza inerenti piani di emergenza esistenti riferiti a eventi analoghi pregressi occorre dichiarare l'invarianza nell'apposita parte del Modulo di responsabilità oppure allegando una dichiarazione di invarianza e di osservanza al piano di emergenza che si intende utilizzare (che va allegato se non rientra in un piano che è specificamente pubblicato sul sito comunale).
- Dove posso trovare informazioni su presenza di fornitura elettrica e potenza massima disponibile per aree pubbliche destinate ad Eventi? sono state individuate le seguenti aree di luoghi per eseguire manifestazioni sportive, culturali ecc ecc…dislocate sul territorio di Nova Milanese, con presenza di fornitura elettrica e potenza massima disponibile
Mercato del Mercoledi / Area Eventi di via Oberdan 30 Kwh
Presenti prese industriali 16A monofase in corrispondenza dei pozzetti.
Mercato del Sabato / Area Eventi di via Pisacane 10 Kwh
Presenti prese industriali 16A monofase in corrispondenza dei pozzetti.
Piazza GIO.I.A. 20 Kwh
Prese industriale 64A TRIFASE in corrispondenza dei 3 pozzetti.
Piazza Marconi 20 Kwh
3 Prese industriali 16A monofase e una da 32A Trifase.
Piazza Don Gnocchi 3 Kwh
Presa 16A tradizionale
Piazza Fedeli 3 Kwh
Presa 16A tradizionale
CAM / Area esterna di via Roma dinanzi a C.A.M. 15 Kwh
Prese industriale 32A TRIFASE
Piazzale Biblioteca / Cortile di Villa Brivio 15 Kwh
1 Presa industriale 16A monofase e una da 32A Trifase.
Parco Vertua 3 Kwh
Nessuna presa disponibile
- Dove posso trovare le planimetrie per aree pubbliche destinate ad Eventi? Sul sito comunale è stata predisposta una pagina dove scaricare le planimetrie delle aree pubbliche più utilizzate. (pagina in fase di aggiornamento temporaneamente non utilizzabile).
- Posso utilizzare Google maps per determinare con precisione le occupazioni di suolo pubblico proposte? Si può utilizzare google maps, in particolare evidenziando le aree di cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico.
- Come segnalo una manifestazione o un corteo alla Questura? Il Modulo Responsabilità è concepito per consentire l'osservanza della comunicazione al Questore (la Comunicazione manifestazione o corteo ai sensi dell'art. 18 TULPS), delegando il Comune alla compilazione e trasmissione.
Resta in ogni caso possibile trasmettere il predisposto Modulo alla Questura competente o al Comando dei Carabinieri, con un preavviso di almeno 3 giorni prima dell'evento.
- Sulla legittimità costituzionale dell'onere di comunicazione al Questore si è espressa la Corte Costituzionale? La Corte Costituzionale si è espressa dichiarando che non è invece più necessaria la previa autorizzazione del Questore in tutti i casi di manifestazioni in forma non imprenditoriale (Cfr. sentenza Corte Costituzionale 15/12/1967, n. 142 e 15/02/1970, n. 56), mentre la comunicazione al Questore nei casi di manifestazione svolta senza scopo di lucro è compatibile con il dettato costituzionale per le finalità di pubblica sicurezza.
In particolare, si ricorda che:
- Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni sui modi ed i tempi di svolgimento della manifestazione.
- La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori od i promotori dall’obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d’atto richieste da specifiche disposizioni di legge per
taluni particolari tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive, ecc.).
- Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore.
L'articolo 18 TULPS e libertà costituzionali. In riferimento alle libertà costituzionali riconosciute, in particolare agli articoli 16 (libertà di circolazione), 17 (libertà di riunione) e 18 (libertà di associazione), non tutte le manifestazioni sono soggette ad autorizzazione o ad obblighi di comunicazione. L'articolo 17 della Costituzione della Repubblica, in particolare recita:
(comma 1.) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
(comma 2.) Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
(comma 3.) Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Dunque, in base all'art. 18 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, al primo comma) sussiste un un onere di comunicazione al Questore inerente una manifestazione o un corteo su area pubblica.
- Vorrei maggiori chiarimenti sulla predisposizione di un piano per safety e security: avete qualche documento? Per progettare un Evento è stato in passato reso disponibile il seguente contributo documentale:
Come progettare una manifestazione/evento dal punto di vista della safety e security.
- Esiste un modulo specifico per l'organizzatore di una manifestazione per hobbisti? Per progettare un Evento con partecipazione di hobbisti l'organizzatore può acquisire dichiarazioni liberamente, prendendo spunto dal seguente contributo documentale:
Modello dichiarazione hobbisti
- A quali sanzioni va incontro un organizzatore di una manifestazione su area pubblica che non è autorizzata?
La mancanza di un titolo amministrativo può esporre gli organizzatori, a seconda dei casi, all'applicabilità di varie sanzioni amministrative, di cui si menzionano le principali:
- Lo svolgimento di manifestazioni che prevedono spettacoli o trattenimenti senza ottenere l’autorizzazione espone l’organizzatore alla sanzione amministrativa, disciplinata dall’art. 666 del Codice Penale.
Art. 666 cod. pen.: 1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.
2. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.
3. È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
4. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
[Rientra nella fattispecie di cui al comma 1 o 2 dell’art. 666 cod. pen., a seconda dei casi, la perdita di efficacia del titolo della c.d. “SCIA 2000” viziato per incompletezza documentale, accertata ai sensi dell’art. 7, comma 2-quater, del DL 201/2024].
- Lo svolgimento di riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, invece, anche per il caso di mancato preavviso o di promozione on-line delle stesse, espone l’organizzatore alla sanzione amministrativa indicata nel terzo comma dell’art. 18 TULPS (come modificato dal “Decreto Sicurezza”, ossia il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2026, n. 54) .
Art. 18 TULPS (estratto dei primi 3 commi): 1. I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.
2. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
3. I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti. Con la medesima sanzione sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.